PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In caso di ricovero in ospedale del libero professionista per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano una inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito a favore della pubblica amministrazione per l'adempimento, a carico del cliente del libero professionista, di una prestazione da eseguire nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
      2. Il termine stabilito a favore della pubblica amministrazione previsto al comma 1 deve avere carattere di perentorietà e dal mancato adempimento deve scaturire una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
      3. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno di ricovero in ospedale o di inizio delle cure domiciliari fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.
      4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

Art. 2.

      1. Ai fini della presente legge, per libero professionista si intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le

 

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quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.
      2. Ai fini della presente legge, per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Sono parificati all'infortunio:

          a) l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole o di calore, la folgorazione;

          b) gli infortuni sofferti in stato di incoscienza;

          c) gli infortuni derivanti da imperizia, da imprudenza o da negligenza gravi;

          d) gli infortuni derivanti da aggressioni, da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da vandalismo, da attentati, a condizione che il professionista non vi abbia preso parte attiva.

      3. Ai fini della presente legge, per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
      4. Ai fini della presente legge, per grave malattia si intende uno stato patologico di salute così grave da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, dovuto alle necessarie e immediate cure ospedaliere o domiciliari, o ad indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia della salute del libero professionista.
      5. Ai fini della presente legge, per cura domiciliare si intende la cura per l'infortunio o la malattia grave che, pur non necessitando di un periodo di ricovero ospedaliero, impedisce l'esercizio dell'attività professionale a causa dei trattamenti medici e delle attività riabilitative necessarie per il recupero della propria salute.
      6. Ai fini della presente legge, per intervento chirurgico si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia della propria salute.

 

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Art. 3.

      1. La sospensione dei termini disposta ai sensi dell'articolo 1, per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista, si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.
      2. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o ad un idoneo certificato del medico curante, devono essere depositati, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione agli uffici competenti ai fini dell'applicazione della presente legge nei confronti del libero professionista e dei clienti.

Art. 4.

      1. Alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista; in tale caso i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve depositare presso l'ordine o il collegio professionale competente, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, il certificato medico attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero, la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
      2. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il

 

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quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve depositare presso l'ordine o il collegio professionale competente il certificato medico attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

Art. 5.

      1. La sospensione dei termini di cui all'articolo 1 e la condizione per la sospensione dei termini di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano anche nel caso di morte del libero professionista. I termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
      2. Il cliente deve depositare presso l'ufficio competente, entro trenta giorni dalla morte del libero professionista, il relativo mandato professionale.

Art. 6.

      1. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre.

Art. 7.

      1. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, per le cause e per il periodo di tempo indicati dalla presente legge, si applica anche a favore:

          a) della persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo;

          b) della persona fisica che svolge attività d'impresa;

          c) della società in accomandita semplice qualora il socio deceduto o ricoverato

 

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in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio accomandatario;

          d) della società in nome collettivo qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio amministratore;

          e) della società di capitali qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'amministratore unico.

      2. I soggetti di cui al comma 1 devono rispettare i termini e gli obblighi indicati dalla presente legge.
      3. La documentazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 deve essere depositata presso le associazioni di categoria riconosciute, le quali ne danno comunicazione agli uffici competenti.
      4. I termini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi per trenta giorni e comunque non oltre il giorno successivo alla nomina del soggetto abilitato ad amministrare l'impresa o la società.

Art. 8.

      1. La sospensione degli adempimenti che hanno per oggetto il pagamento di imposte, di tributi o di contributi determina la maturazione di interessi al tasso legale a favore della pubblica amministrazione competente. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, si applicano per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

Art. 9.

      1. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione

 

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della sospensione degli adempimenti ai sensi della presente legge.

Art. 10.

      1. La persona che, sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione, ha goduto delle tutele e delle agevolazioni di cui alla presente legge, è punita con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.
      2. Ogni altra violazione della presente legge è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.
      3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, a chiunque favorisce il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.

Art. 11.

      1. Il Governo adotta il regolamento di attuazione della presente legge, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, nonché le rappresentanze delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello nazionale.